Collegamento cassa-Pos, obbligo dal 2026: i timori degli esercenti

Dal 1 gennaio 2026 scatterà l’obbligo, per tutti gli esercenti, di effettuare il collegamento cassa-Pos, previsto dalla scorsa legge di bilancio. La categoria guarda a questa data con attenzione, tra timori e perplessità che – nonostante le linee guida recentemente pubblicate dall’Agenzia delle Entrate – continuano a circolare.    Il nodo principale riguarda quelle attività che, per legge, sono esonerate dall’obbligo di emettere lo scontrino, come i tabacchi o le edicole: in generale, i soggetti che offrono servizi o beni ‘assoggettati ad aggio’, che rientrano in specifici regimi fiscali. Secondo il decreto emanato dall’Agenzia delle Entrate, il collegamento tra cassa e Pos non sarà ‘fisico’ ma ‘teorico’, cioè online: si tratterà di utilizzare un servizio online ad hoc, messo a disposizione in area riservata sul sito della stessa Agenzia.  Per effettuare questo collegamento, l’esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia e associare la matricola del registratore telematico già censito in anagrafe tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. In questo modo, si stabilità un collegamento diretto e automatico tra pos e cassa, permettendo all’autorità di incrociare in tempo reale gli incassi registrati e i pagamenti effettuati con carte e bancomat, riducendo il rischio di mancata emissione dello scontrino.   Scansata quindi la paura di costi ulteriori, necessari a un adeguamento dei macchinari, resta il timore per chi vende prodotti soggetti a monopolio: in questo caso l'esercente non è tenuto a emettere un normale scontrino elettronico per il singolo prodotto, perché l'operazione è gestita dal sistema dei Monopoli o da specifici terminali che certificano la vendita. La dimostrazione degli incassi relativi a questi beni, in caso di controllo, avviene tramite le certificazioni fornite dai Monopoli o dai gestori dei servizi, non tramite il registratore di cassa standard. Risultato: all’Agenzia delle Entrate potrebbe risultare una cifra priva di effettivo riscontro.  Da un lato, dimostrarne l'esistenza, per i commercianti, potrebbe rivelarsi piuttosto complesso, con il rischio di incorrere, nel mentre, in una sanzione (fino a 100 euro per trasmissione incompleta dei dati, da 1000 a 4mila euro per il mancato collegato Pos-cassa, fino alla sospensione della licenza ma solo in caso di reiterate violazioni). D'altro canto, in questi anni l’Agenzia ha già fatto campagne di riscontri su questa tipologia di anomalie.  Quello che accade, di norma, è l’invio non di un vero e proprio controllo ma di una lettera di compliance in cui si chiede all’esercente di spiegare i motivi della discrasia tra i dati del pos e le fatture emesse (con un focus su chi ha un indice di rischio di evasione molto alto).  “Essendoci un collegamento diretto e automatico tra pos e cassa, può succedere che, ad esempio, un tabaccaio incassi 5 euro per un pacchetto di sigarette e non risulti il relativo corrispettivo, facendo scattare un possibile controllo automatico da parte dell’Agenzia”, riassume, parlando con l’Adnkronos, Francesco Seminara, dell’Ufficio Tributario Confesercenti. La situazione però, precisa, “è ben chiara alle amministrazioni finanziarie, perché questi soggetti sono esonerati da sempre: le casistiche sono ben chiare. Vedremo quando il servizio sarà attivato e diventerà operativo”. Anche perché, parlando in generale, “di fatto le novità per i commercianti saranno poche o quasi nulle”, e “non ci sono oneri aggiuntivi” per le imprese, spiega, ricordando che l’obiettivo da parte dell'Amministrazione finanziaria è "velocizzare i controlli su transato”. Le linee guida sono chiare, e apparentemente snelle, tanto da non richiedere la necessità di una proroga, essendo prive di adeguamenti tecnici; ora si tratta di attendere l’attivazione del servizio online: “Vedremo, allora, se la procedura sarà semplice come sembra”.  Le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale. Per gli strumenti di pagamento già in uso al primo gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione. Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.