Verifica le tue competenze di HR Manager (parte 3)

- Per effetto della riforma Fornero che ha allungato il periodo di sospensione tra un contratto a termine ed il successivo è indiscutibilmente diminuita la flessibilità concessa all’imprenditore nell’utilizzo dei contratti a tempo determinato, rigidità acuita dal fatto che è stato confermato il limite massimo di trentasei mesi per i contratti a termine con un singolo lavoratore.

Il problema posto dalla carenza, o riduzione, di flessibilità può però essere risolto con il contratto di somministrazione. Per tale tipologia contrattuale infatti non trova applicazione la norma sulla “ pausa” fra un contratto e l’altro e pertanto ad un primo contratto in somministrazione ne può succedere immediatamente un altro senza soluzione di continuità (ovviamente a condizione che esistono le ragioni tecniche organizzative e produttive).

Una ulteriore questione aperta è se a tale tipologia contrattuale si applichi il limite massimo di 36 mesi. A questo proposito pur essendo la questione ancora insoluta a livello giurisprudenziale ( ovviamente stante la novità della materia ) si registra un importante interpretazione della norma da parte del Ministero del lavoro il quale nell’escludere il limite dei 36 mesi per i contratti di somministrazione ha osservato che :

“Tale soluzione interpretativa trova peraltro conferma nella diversa disciplina comunitaria posta a fondamento dei due istituti. La direttiva comunitaria sul lavoro a tempo determinato (1999/70/CE), recepita con il D.Lgs. n. 368/2001, ha imposto agli Stati membri, per prevenire gli abusi “derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”, richiedendo misure restrittive anche alla durata massima dei contratti (clausola 5). La stessa Direttiva, tuttavia, nel preambolo, esclude l’applicabilità dei principi ivi contenuti ai lavoratori a termine “messi a disposizione di un’azienda utilizzatrice da parte di un’agenzia di lavoro interinale”, evidenziando pertanto come alla somministrazione di lavoro non trovino applicazione le restrizioni in argomento” .

Tale interpretazione appare certamente condivisibile ove si guardi al tenore letterale della disposizione che si riferisce esclusivamente ai contratti a termine ad alla diversa natura dei contratti a termine e di somministrazione. Inoltre come osservato dal Ministero all’ art. “22, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, che dispone che “in caso https://pornmobile.onlinedi somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3 e seguenti” che richiamano appunto la durata massima di 36 mesi.

La risposta più conservativa alla domanda posta nella precedente newsletter è allora la terza: due contratti di somministrazione.

Per ulteriori approfondimenti ci vediamo al Forum delle Risorse Umane, il 27 novembre in Piazza Affari a Milano.